CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2705
Telegramma.
In vigore dal 19 apr 1942
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.
Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2705