CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2705

Telegramma.

In vigore dal 19 apr 1942
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo. La sottoscrizione può essere autenticata da notaio. Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria. Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2705

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