CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2702
Efficacia della scrittura privata.
In vigore dal 19 apr 1942
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2702