CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 2700

Efficacia dell'atto pubblico.

In vigore dal 19 apr 1942
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2700

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