CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 2701
Conversione dell'atto pubblico.
In vigore dal 19 apr 1942
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2701