Art. 2697
Onere della prova.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2697
Onere della prova.
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La norma stabilisce la regola generale dell'onere della prova nelle cause civili. Chi inizia un'azione in giudizio per far valere un proprio diritto ha il compito di dimostrare i fatti su cui tale diritto si basa. Di contro, la controparte che sostiene che quei fatti siano inefficaci, oppure che il diritto sia stato modificato o si sia ormai estinto, deve a sua volta provare i fatti a sostegno di queste affermazioni.
La norma serve a stabilire con chiarezza su quale delle parti in causa ricada il dovere di dimostrare i fatti rilevanti, garantendo così una corretta decisione della controversia in giudizio.
Si applica a chiunque intenda far valere un proprio diritto in un giudizio e a chiunque formuli eccezioni per contestarlo, modificarlo o dichiararlo estinto.
Un soggetto cita in giudizio un conoscente chiedendo la restituzione di una somma di denaro prestata e deve dimostrare di aver effettivamente erogato il prestito. La controparte, sostenendo di aver già estinto il debito pagando l'intero importo, ha a sua volta l'onere di provare l'avvenuto pagamento.
Chi intende far valere un diritto o sollevare un'eccezione ha l'obbligo di provare i fatti a fondamento della propria pretesa o difesa.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.