CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo I

Art. 2697

Onere della prova.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2697

In sintesi

La norma stabilisce la regola generale dell'onere della prova nelle cause civili. Chi inizia un'azione in giudizio per far valere un proprio diritto ha il compito di dimostrare i fatti su cui tale diritto si basa. Di contro, la controparte che sostiene che quei fatti siano inefficaci, oppure che il diritto sia stato modificato o si sia ormai estinto, deve a sua volta provare i fatti a sostegno di queste affermazioni.

Perché esiste questa norma

La norma serve a stabilire con chiarezza su quale delle parti in causa ricada il dovere di dimostrare i fatti rilevanti, garantendo così una corretta decisione della controversia in giudizio.

A chi si applica

Si applica a chiunque intenda far valere un proprio diritto in un giudizio e a chiunque formuli eccezioni per contestarlo, modificarlo o dichiararlo estinto.

Esempio pratico

Un soggetto cita in giudizio un conoscente chiedendo la restituzione di una somma di denaro prestata e deve dimostrare di aver effettivamente erogato il prestito. La controparte, sostenendo di aver già estinto il debito pagando l'intero importo, ha a sua volta l'onere di provare l'avvenuto pagamento.

Adempimenti e conseguenze

Chi intende far valere un diritto o sollevare un'eccezione ha l'obbligo di provare i fatti a fondamento della propria pretesa o difesa.

Domande frequenti

Cosa deve fare chi agisce in giudizio per tutelare un proprio diritto?Deve presentare le prove dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto che intende far valere davanti al giudice.
Cosa deve fare la parte che si difende affermando che il diritto si è estinto o modificato?Ha il dovere di provare i fatti specifici su cui basa la propria eccezione di estinzione, modifica o inefficacia del diritto altrui.
Cosa accade se una parte eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda?La parte che solleva l'eccezione deve fornire la prova dei fatti che rendono inefficaci le circostanze allegate dalla controparte.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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