CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo IIISez. I

Art. 2692

Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti.

In vigore dal 19 apr 1942
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell' e quelle dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2692

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