CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 2688
Continuità delle trascrizioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2688