CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo IIISez. I

Art. 2685

Altri atti soggetti a trascrizione.

In vigore dal 20 set 1975
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell', la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell', l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell' o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2685

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