CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 2685
2971 / 3261Altri atti soggetti a trascrizione.
In vigore dal 20 set 1975
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell', la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell', l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell' o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2685