CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo IIISez. I

Art. 2684

Atti soggetti a trascrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall': 1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione; 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto; 3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti; 5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2684

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