CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 2684
Atti soggetti a trascrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall':
1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione;
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2684