CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo II
Art. 2679
Altri registri da tenersi dal conservatore.
In vigore dal 2 set 1985
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall', i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2679