CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo II

Art. 2679

Altri registri da tenersi dal conservatore.

In vigore dal 2 set 1985
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall', i registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni; 3) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2679

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