CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo II
Art. 2677
Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione.
In vigore dal 2 set 1985
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorchè nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2677