Art. 2677 · Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo II

Art. 2677

2962 / 3261

Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione.

In vigore dal 2 set 1985
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorchè nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2677