CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo II

Art. 2676

Diversità tra registri, copie e certificati.

In vigore dal 20 feb 1983
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2676

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