CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo II
Art. 2674
Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
In vigore dal 2 set 1985
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli , primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall' e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli , numeri 1), 3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2674