CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo I

Art. 2669

Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro.

In vigore dal 2 set 1985
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2669

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