CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo I

Art. 2664

Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota.

In vigore dal 2 set 1985
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale. Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2664

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