CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2665
Omissioni o inesattezze nelle note.
In vigore dal 19 apr 1942
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2665