CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2663
Ufficio in cui deve farsi la trascrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2663