CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2669
2949 / 3261Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro.
In vigore dal 2 set 1985
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2669