CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2671
Obbligo dei pubblici ufficiali.
In vigore dal 19 apr 1942
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2671