Art. 2683
Beni per i quali è disposta la pubblicità.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2683
Beni per i quali è disposta la pubblicità.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2683
Questo articolo individua quali beni mobili registrati devono essere soggetti alla pubblicità tramite trascrizione. In particolare, la regola riguarda gli atti relativi a navi e galleggianti iscritti nei registri della navigazione, aeromobili registrati e autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. Tali atti devono essere resi pubblici mediante trascrizione, rispettando anche le ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge.
La norma stabilisce l'obbligo di pubblicità legale per specifici beni mobili registrati al fine di rendere noti gli atti che li riguardano. Ciò garantisce la conoscibilità ufficiale e la certezza giuridica delle vicende che interessano tali categorie di beni.
Si applica a chiunque ponga in essere gli atti previsti dalla legge aventi a oggetto navi, galleggianti, aeromobili o autoveicoli iscritti nei relativi registri.
Una persona acquista un autoveicolo regolarmente iscritto nel pubblico registro automobilistico. In base a questa norma, l'atto relativo al veicolo deve essere reso pubblico attraverso la trascrizione nei registri appositi, osservando le forme stabilite dalla legge.
Obbligo di rendere pubblici gli atti menzionati mediante trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge; il testo non prevede sanzioni espresse.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.