CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 2683
2969 / 3261Beni per i quali è disposta la pubblicità.
In vigore dal 19 apr 1942
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2683