CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo IIISez. I

Art. 2693

Trascrizione del pignoramento e del sequestro.

In vigore dal 19 apr 1942
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2693

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