CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 2906

Effetti.

In vigore dal 19 apr 1942
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento. Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2906

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