CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo VSez. II

Art. 2903

Prescrizione dell'azione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2903

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