CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo VSez. I

Art. 2900

Condizioni, modalità ed effetti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purchè i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2900

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