CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. XII

Art. 2895

Desistenza del creditore.

In vigore dal 19 apr 1942
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2895

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