CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. XII

Art. 2894

Effetti del mancato deposito del prezzo.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall' del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2894

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