CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XII
Art. 2892
Divieto di proroga dei termini.
In vigore dal 19 apr 1942
I termini fissati dal secondo comma dell' e dal primo comma dell' non possono essere prorogati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2892