CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. XII

Art. 2893

Mancata richiesta dell'incanto.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall', il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell', n. 3. La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2893

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