CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. XII

Art. 2890

Notificazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati: 1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione; 2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo; 3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo. In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione. Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato. Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2890

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