CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XI
Art. 2885
Cancellazione sotto condizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2885