CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XI
Art. 2883
Capacità per consentire la cancellazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.
Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2883