CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XI
Art. 2884
Cancellazione ordinata con sentenza.
In vigore dal 19 apr 1942
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2884