CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XII
Art. 2889
Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche.
In vigore dal 19 apr 1942
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.
Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purchè nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell'articolo che segue.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2889