CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XI

Art. 2888

Rifiuto di cancellazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2888

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