CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. X
Art. 2881
Nuova iscrizione dell'ipoteca.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2881