CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. IX
Art. 2877
Spese della riduzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2877