Art. 2877 · Spese della riduzione.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. IX

Art. 2877

3187 / 3280

Spese della riduzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo. Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2877