CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. X

Art. 2878

Cause di estinzione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell'iscrizione; 2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'; 3) con l'estinguersi dell'obbligazione; 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'; 5) con la rinunzia del creditore; 6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; 7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2878

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