CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 2
Art. 2847
Durata dell'efficacia dell'iscrizione.
In vigore dal 3 apr 2007
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Note all'articolo
- Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 13, comma 8-sexies) che "Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2847