CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. V§ 1

Art. 2842

Variazione del domicilio eletto.

In vigore dal 19 apr 1942
È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione. Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione. La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2842

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