CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1
Art. 2841
Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note.
In vigore dal 19 apr 1942
L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2841