CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1
Art. 2846
Spese d'iscrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2846