CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. V§ 2

Art. 2850

Formalità per la rinnovazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2850

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