CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. VI
Art. 2853
Richieste contemporanee d'iscrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado.
Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2853