CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. VI
Art. 2852
Grado dell'ipoteca.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2852