CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VI

Art. 2854

Ipoteche iscritte nello stesso grado.

In vigore dal 19 apr 1942
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2854

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