CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VII

Art. 2858

Facoltà del terzo acquirente.

In vigore dal 19 apr 1942
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.
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Facoltà del terzo acquirente. (Art. 2858 c.c.) — Testo vigente | Portale Normativo